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Modulo

Richiesta di accesso agli atti amministrativi

La possibilità di consultare e di ottenere copia di documenti amministrativi è un diritto garantito [vedi nota 1] a chiunque abbia interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso.

Questo diritto può essere esercitato, oltre che dai singoli cittadini, anche dai legali rappresentanti di associazioni e comitati portatori di interessi diffusi (es. associazioni ambientaliste, comitati di genitori, ecc.).

Per documenti si intendono: le delibere, le ordinanze e gli atti a rilevanza esterna e quelli interni relativi ad uno specifico procedimento, comunque in possesso dell'Amministrazione, in qualsiasi forma si trovino (testi, piantine, dati elettronici).

La richiesta di accesso agli atti deve essere sempre motivata.

L'esame dei documenti ed il rilascio delle copie è soggetto al pagamento dei costi di ricerca e riproduzione (stabiliti dal Comune con apposita delibera).

Sulle copie prodotte, se non è richiesta la conformità all'originale, non si applica l'imposta di bollo.

L'Amministrazione deve:
se la richiesta è irregolare o incompleta, entro dieci giorni richiedere all'interessato chiarimenti o integrazioni;
accogliere la domanda, indicando l'ufficio presso cui rivolgersi per prendere visione od ottenere copia dei documenti richiesti.

L'Amministrazione può:
negare temporaneamente l'accesso, con provvedimento motivato indicante la durata del differimento, per tutelare la riservatezza di persone, gruppi o imprese o per salvaguardare il regolare svolgimento dell'attività amministrativa;
negare l'accesso, con provvedimento motivato, a tutta (o parte) la documentazione richiesta;
non rispondere entro trenta giorni, cioè ricorrere al silenzio-rifiuto (equivalente al rigetto esplicito).

In caso di rifiuto, tacito o esplicito, il richiedente può: rivolgersi al Difensore civico competente per ottenere il riesame della richiesta;
presentare ricorso al T.A.R. entro 30 giorni dal rifiuto o dall'azione del Difensore civico.

Cosa serve:
Inoltrare domanda, sia verbale (informale) sia scritta (formale), all'Amministrazione che ha formato l'atto conclusivo del procedimento o lo detiene stabilmente.

Mentre alle domande verbali viene risposto immediatamente e senza formalità, è necessario ricorrere alla domanda scritta quando non sia materialmente possibile rispondere subito o quando sussistano dubbi sull'accessibilità del documento.

Il cittadino, a sua maggior tutela, può sempre presentare la domanda scritta, che è esente da bollo, sull'apposito modello prestampato a disposizione presso gli uffici comunali; in tal caso l'Amministrazione rilascia una ricevuta.

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NOTA 1: il diritto è garantito: dalla legge 241 del 1990, dal recente regolamento adottato con DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 2006, n.184, il quale è rubricato così: "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi". tale decreto è stato pubblicato in GU n. 114 del 18/05/2006. dal Regolamento comunale


NOTA 2: art.14 co.2 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile
2006, n.184

Alle regioni e agli enti locali non si applicano l'articolo 1, comma 2, l'articolo 7, commi 3, 4, 5 e 6, e l'articolo 8, in quanto non attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto all'accesso che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della
Costituzione e secondo quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, della legge. Le regioni e gli enti locali adeguano alle restanti disposizioni del presente regolamento i rispettivi regolamenti in materia di accesso vigenti alla data della sua entrata in vigore, ferma restando la potesta' di adottare, nell'ambito delle rispettive competenze, le specifiche disposizioni e misure organizzative
necessarie per garantire nei rispettivi territori i livelli essenziali delle prestazioni e per assicurare ulteriori livelli di tutela.